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AGGIORNAMENTO D.M. 5 AGOSTO 2011 e s.m.i.

Si segnala che il D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. prevede che il professionista antincendio, nel quinquennio di riferimento, effettui corsi e seminari di aggiornamento della durata di almeno 40 ore complessive, da intendersi pertanto come limite minimo.
Le eventuali ore di aggiornamento eccedenti tale limite non possono essere pertanto conteggiate nel quinquennio successivo.